Viviamo in un’epoca in cui, grazie a Canva, ai social e a una buona strategia di marketing, si riesce a vendere qualsiasi cosa a chiunque.
La questione in oggetto è spinosa e ha già diversi decenni di storia. Riassumendo, parliamo delle guide alpine, che sono l’unica figura ufficialmente riconosciuta dalla legge italiana, formata e abilitata a lavorare con l’arrampicata su roccia, in un’epoca in cui l’arrampicata sportiva ha raggiunto livelli stellari: Olimpiadi, 9c, atleti di fama mondiale, palestre di arrampicata da milioni di euro… In questa stessa epoca, però, un qualsiasi ragazzo che voglia trasformare lo sport e l’arrampicata (più precisamente l’arrampicata su roccia) nella propria professione, per essere certo di poterlo fare in piena regola, è ancora costretto a sostenere esami lunghi e difficili, non solo di arrampicata su roccia, ma anche di ALPINISMO, SCIALPINISMO, ARRAMPICATA SU GHIACCIO e molto altro (legge n. 6/1989, art. 2). Tutto ciò perché questi sono i banchi di prova per diventare GUIDA ALPINA.
Penso che chiunque, sano di mente e con una minima conoscenza dell’argomento, possa affermare, a ragion veduta, che imparare a sciare, praticare lo scialpinismo e tutto il resto sia totalmente inutile ai fini della pratica dell’arrampicata. È ovvio che, dal punto di vista dello sviluppo della disciplina, questa situazione rappresenti un ostacolo enorme. Ed è altrettanto evidente, e forse ancora più grave, l’ingiustizia sociale della questione.
Rispetto a qualche anno fa, adesso c’è molto fermento intorno all’argomento. Esistono diverse organizzazioni — alcune nuove, altre storiche — capitanate spesso da personaggi noti nel mondo dell’arrampicata (per meriti e demeriti), che percepiscono il valore economico dello sport e rispondono alla domanda commerciale senza pensarci due volte. Ognuna di esse ha intrapreso strade diverse per perseguire lo stesso obiettivo.
Chi sono i principali attori:
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- Gli EPS (Enti di Promozione Sportiva)
- FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana)
- IAMAS, ASSO ARRAMPICATA o similari
- Guide Alpine (ma solo alcuni collegi regionali)
- Ognuno interpreta le leggi in modo differente, spesso in maniera molto goffa, a mio parere.
1- 2 ) I primi due (EPS e FASI) sono nati molti anni fa e basano la loro attività su elementi come l’associazionismo, il compenso da collaboratore sportivo e i sistemi assicurativi. Secondo loro, se possiedi una ASD/SSD, svolgi attività con i tuoi associati/tesserati e i compensi transitano tramite l’associazione, puoi operare in falesia liberamente. Tanto l’assicurazione c’è e non è considerabile una prestazione commerciale. Praticamente fanno come i pub nel quartiere San Lorenzo a Roma: aprono un’associazione e, per servire da bere, fanno la tesserina a tutti quelli che entrano. In barba a chi, come noi, ha una partita IVA e paga le tasse. Loro non aprono la partita iva con il codice ateco idoneo, perchè in termini legali sarebbe come ammettere che quello è il loro lavoro principale, quindi uscirebbero al di fuori di quello che queste interpretazioni di comodo gli concedono… Funziona così: se i tuoi guadagni principali provengono da un altro lavoro e quindi l’istruttore lo fai solo per arrotondare non sei considerato un vero professionista, quindi puoi ricevere soldi tramite una ASD o SSD come compenso da collaboratore sportivo (esetasse entro 5000€ l’anno). se invece i tuoi guadagni provengono principalmente dall’attività sportiva devi aprirti una partitia iva con codice ateco dedicato, vieni considerato un professionista e quindi non puoi piu accompagnare su roccia perche quell’ambito professionale è riservato alle Guide Alpine. Tutto questo riguarda solo l’assetto fiscale degli istruttori titolati da questi enti. Ma non abbiamo ancora parlato dell’aspetto PENALE. Abusano o non abusano della nostra professione? (Sì, perché l’abuso della professione di guida è un reato penale). Boh… Il CONI, che sarebbe il “padre” di questi enti, inserisce l’arrampicata su roccia, l’alpinismo, lo scialpinismo ecc. tra gli sport riconosciuti, ovvero tra quelle attività che le ASD/SSD possono svolgere. Infatti CSEN, UISP e altri rilasciano diplomi per istruttori di arrampicata su roccia. USACLI organizza addirittura corsi di alpinismo e scialpinismo… Assurdo. Ancora non mi spiego come sia possibile che tutto ciò avvenga alla luce del sole. Il CONI può davvero superare una legge dello Stato? Non dovrebbe essere compito dei parlamentari? Si dimenticano inoltre di citare per intero l’articolo 2 comma 1 a, che dice anche questo.
Art. 2.
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«È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo. -
Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all’esercizio professionale e iscritte nell’albo professionale delle guide alpine istituito dall’articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.»
Ma quindi ha senso diventare guida alpina? Non lo so nemmeno io. Giuro che non riesco a capire. Provo a studiare e sviscerare la questione, ma c’è sempre qualche mattoncino mancante che impedisce di far quadrare tutto. Sto addirittura cercando un avvocato esperto in diritto del lavoro e fiscalità per capire se tutto questo sia davvero possibile.
3) I terzi (IAMAS, ASSO ARRAMPICATA) sono nati di recente. Si sono costituiti come associazione di categoria ed ente formatore rifacendosi alla legge del 2013 (sulla liberalizzazione del lavoro e delle professioni non ordinistiche). Hanno addirittura fatto domanda al MISE per essere accreditati come enti formatori, facendosi inserire in un elenco ricognitivo (peccato che l’iter burocratico per entrare nell’elenco ufficiale consista solo in un’istruttoria; ciò significa che il ministero non compie un vero controllo, ma solo una verifica documentale). Cosa hanno fatto? nelle carte presentate al MISE si sono inventati una definizine fittizia della loro professione, facendo finta che non si sovrapponga alla professione di guida alpina (ma nella realtà si sovrappone) Cosa sostengono? Per loro, l’arrampicata su roccia non è terreno esclusivo delle guide alpine, perché la legge di riferimento cita solo l’alpinismo e lo scialpinismo, non l’arrampicata. Quindi, secondo loro, il problema dell’abuso di professione non esiste e i due mestieri (maestri di arrampicata sportiva IAMAS e guide alpine) non si sovrappongono. Addirittura ora si prendono il diritto di accompagnare clienti su vie multipitch sportive e questo non va assolutamente bene (nessuna persona competente metterebbe in dubbio che per salire vie del genere servono tecniche alpinistiche). “Dimenticano” anche loro di citare per intero l’articolo 2 comma 1a della legge sulle guide alpine che, ripetiamolo recita così
È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna
Una parete di roccia attrezzata per l’arrampicata sportiva è attrezzata e frequentata proprio utilizzando tecniche alpinistiche. Senza contare che una parete di roccia verticale è sicuramente considerabile un ambiente impervio, tra rocce che cadono, animali e piante … quindi forse un po’ al di fuori dei confini di ciò che dovrebbe essere concepita come una normale attività ludico-sportiva. Come si può non pensare che tutto ciò si sovrapponga alla professione di guida alpina? Mah…
Un’altra cosa sbagliata, secondo me, sono gli standard formativi di entrambi i sistemi ma soprattutto gli gli standard di ingresso, davvero troppo bassi, considerando la potenziale pericolosità di questo sport. Per certi versi si potrebbe dire lo stesso anche delle guide alpine. La selezione su roccia non supera il 6c a vista, non mi è mai stato insegnato ad allenare un atleta o a tracciare una via o un blocco in palestra. Ho studiato molto di più da autodidatta durante gli anni rispetto a quanto appreso nel corso guide (al liceo avevo approfondito meglio i metabolismi del corpo umano che durante l’esame sugli aspetti medici). Però posso dire con certezza che una guida alpina sviscera l’arrampicata in una miriade di modi. Noi scaliamo su roccia, su ghiaccio, sulla neve, in alta quota, con i ramponi, con gli scarponi, su pareti piccole e su pareti enormi… E soprattutto siamo addestrati al millimetro per gestire la sicurezza in ogni situazione immaginabile.
Nella mia palestra ho tanti ragazzi principianti che, gia solo dopo un anno di arrampicata, sarebbero in grado di passare le preselezioni a questi corsi (non mi sembra una cosa normale) . Considerando che, a differenza delle guide alpine, che praticano tutte le discipline della montagna, loro si dedicano unicamente all’arrampicata sportiva le prove attitudinali andrebbero tarate sul 7a a vista, come si fa in tutto il resto del mondo. fare il 7a a vista non è assolutamente una cosa per super dotati, certo è difficile per la maggior parte delle persone, ma non per un “normodotato” (passatemi il termine) che ha dedicato seriamente tempo, sacrificio e allenamento a questa disciplina.
4) I quarti sono i collegi regionali delle guide alpine (solo alcuni, in realtà): Le guide alpine sono organizzate in: – Collegio Nazionale delle Guide Alpine – Collegi Regionali Fino a pochi anni fa, per diventare guida alpina bisognava affrontare un iter di preselezioni, formazione ed esami molto lungo, impegnativo e di alto livello, che comprendeva SCIALPINISMO, ALPINISMO, ARRAMPICATA, ARRAMPICATA SU GHIACCIO, ecc. Prima si diventava ASPIRANTE GUIDA ALPINA (già abilitato a lavorare, ma con limitazioni), poi si diventava GUIDA ALPINA – MAESTRO DI ALPINISMO. Ci si iscrive all’albo (esattamente come un avvocato, un ingegnere o un medico) e si viene inseriti nell’UIAGM (Unione Internazionale delle Associazioni delle Guide di Montagna). Insomma, un iter davvero lungo (5 anni in totale), costoso e di altissima qualità, riconosciuto in tutto il mondo, con sbocchi lavorativi praticamente garantiti e ben retribuiti. Oggi alcune regioni hanno modificato le loro leggi quadro sulla professione della guida alpina (usando le libertà che gli accorti stato-regioni gli forniscono in termini di lavoro e formazione) suddividendo la formazione dell’aspirante guida alpina in due livelli: – AGA1 (Aspirante Guida Alpina di primo livello) – AGA2 (Aspirante Guida Alpina di secondo livello)
Il primo è formato e abilitato a lavorare solo su roccia e misto (quindi è quanto di più vicino esista a una qualifica professionale VERA per lavorare solo con l’arrampicata su roccia). Il secondo si occupa di tutto il resto.
Bellissimo: io sarei anche favorevole a questa soluzione (anche se secondo me si poteva suddividere in maniera piu sensata, ma questo è un altro discorso). Dividendo la formazione e gli anni di studio in questo modo, il corso è più accessibile economicamente e non diminuisce la gia altissima qualità. Ma soprattutto i collegi delle guide alpine possono tenere il passo con la concorrenza (cioè gli altri tre protagonisti), puntando su una qualità estrema della formazione e degli standard di selezione dei candidati.
Peccato che questa cosa sia stata adottata solo da pochissimi collegi regionali (Marche, Lombardia e Liguria). Tutti gli altri si sono invece coalizzati contro questo sistema. Alcuni affermano addirittura che gli aspiranti di primo livello siano abusivi, poiché sarebbe illegittimo modificare le leggi quadro in questo modo (ovviamente solo secondo loro, visto che gli uffici legislativi e le commissioni delle regioni che hanno effettuato il cambiamento sostengono il contrario). Altri ancora dicono che sono abusivi perché possono lavorare solo nella propria regione. queste affermazioni sono delle stupidagini: in italia non esistono gli stati federali, e quindi non esistono delle figure che possono lavorare in un territorio e non in un altro, e poi le regioni in questione non hanno creato una nuova figura professionale (cosa che non potrebberoro fare come sancisce la sentenza 196/2025 della corte costituzionale) ma hanno solo legiferato e regolamentato diversamente la FORMAZIONE degli aspiranti guide alpine (cosa che è certamente competenza di una regione).
Qui la domanda sorge spontanea: Perchè i collegi delle guide alpine non si spendono per avere delle consulenze legali per capire se gli istruttori del CONI e i maestri IAMAS possono davvero fare quello che fanno?
Non c’è mai stato, nella storia, un legislatore che abbia fornito linee guida per chiarire la questione.
Esistono però delle sentenze al riguardo, (anche se sembrano finite nel dimenticatoio): – Tribunale di Milano, Sez. IV, 8 ottobre 2004, sentenza n. 9048 – Corte d’Appello di Milano, Sez. II, 30 maggio 2005
in queste sentenze gli istruttori vengono condannati
Ma quindi… -cosa si può fare e cosa non si può fare? -ha ancora senso spendere un sacco di soldi e faticare 5 lunghi anni per cercare di diventare guide alpine? -se tutti possono fare tutto (tanto bastano poche ore di formazione e degli standard di esame ridicoli) allora esistono ancora gli abusivi? Boh…ma forse non è questo il tema vero
La cosa più grave è convincere giovani appassionati che sia tutto perfettamente regolare, senza spiegare loro qual è la reale situazione. Cioè che se sei un maestro iamas o un istruttore riconosciuto dal coni e accompagni i tuoi clienti su roccia, non sai veramente se quello che fai è legale perchè è basato solo su un’interpretazione di comodo, e anche che sarai sempre percepito come un arrangione, uno che si è dovuto trovare scappatoie legali per trovarsi un lavoretto. Per fugare ogni dubbio bisogna essere guide alpine. Tutto il resto… sono solo illazioni!


